IN BREVE
Le liberalità non donative sono atti attraverso i quali una persona arricchisce un’altra senza donazione formale, includendo remissioni di debito e rinunce all’eredità.
Donazione indiretta, liberalità d’uso e negozio misto con donazione
Le donazioni richiedono formalità specifiche e sono soggette a imposte, mentre le liberalità non donative possono essere più flessibili e meno onerose.
Generalmente no, ma possono sorgere questioni fiscali a seconda della natura dell’atto.
Sì, a differenza delle donazioni, le liberalità non donative possono offrire maggiore flessibilità in termini di revoca.
Liberalità non donative
Nell’ordinamento giuridico sono ammesse tre tipologie di liberalità non donative ex art. 809 cod. civ.: le donazioni indirette, le liberalità d’uso e i negozi misti con donazione.
Donazione indiretta
Si ha donazione indiretta quando lo scopo di arricchire chi riceve la donazione è raggiunto utilizzando un contratto che abbia una causa giuridica diversa da quella prevista tipicamente per la donazione. E’ frequente ad esempio il pagamento di un immobile da parte dei genitori che provvedendo direttamente al pagamento con soldi propri, anziché versare somme al figlio.
Liberalità d’uso
La liberalità d’uso ha una causa identica a quella della donazione (lo scopo è arricchire chi la riceve). Tuttavia non viene erogata per spirito di liberalità e con quel ben famoso animus donandi, bensì in forza di usi e costumi sociali largamente condivisi. Pensiamo ad esempio alla mancia per il cameriere.
Negozio misto con donazione
Il negozio misto con donazione, infine, ricorre tutte le volte in cui il valore di una prestazione è di gran lunga inferiore a quello dell’altra prestazione. Ovviamente la sproporzione deve essere volontaria e voluta, oltre che accettata, da entrambe le parti.
L’esempio tipico è la vendita di un bene ad un prezzo irrisorio rispetto al valore reale del bene che l’acquirente consegue.
Differenze tra donazione e liberalità non donativa
Non trattandosi di vere e proprie donazioni, le liberalità non donative sono soggette solo in parte alle norme previste per le donazioni. Il primo e fondamentale distinguo è relativo alla forma. Infatti per le liberalità non donative non è necessario l’atto pubblico al contrario di quanto invece previsto per le donazioni a pena di nullità. E quindi “per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico. E’ sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. Del resto l’art. 809 cod. civ. stabilisce che le norme sulle donazioni sono applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.. Tuttavia il citato articolo non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione”.
Cass. civ. Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725
Nel caso sottoposto agli Ermellini un soggetto aveva trasferito ad un altro alcuni strumenti finanziari mediante la banca. La Cassazione sul tema ha precisato però che “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta.
E quindi…
Ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiarlo, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. perchè l’operazione bancaria in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all’altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il virement provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall’altra il trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto“.