Se il genitore disoccupato non versa il mantenimento del figlio, sta sbagliando. Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza a Sezioni Unite n. 12283 del 7/05/2024. Il genitore deve quindi versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. Anzi, si deve precisare che, in caso di disoccupazione, è necessario attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di un lavoro, per essere in condizione di fare fronte agli impegni connessi alla genitorialità.
Il mantenimento dei figli
I genitori sono obbligati al mantenimento dei figli (anche se nati fuori dal matrimonio), minori o maggiorenni, finché non sono economicamente indipendenti. Al dovere di mantenimento devono concorre la madre e il padre in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità professionali.
In caso di crisi familiare il diritto al mantenimento dei figli deve essere comunque garantito da parte di entrambi genitori. L’obbligo di mantenimento include tutto il necessario per il benessere psico-fisico dei figli così, ad esempio, occorre garantire cure mediche, spese di trasporto, la frequenza di un’attività sportiva, ecc.. Ma l’obbligo di mantenimento comprende anche quello di fornire una stabile organizzazione domestica e quello di prestare gli alimenti anche ai figli maggiorenni.
Mantenimento e alimenti
In questa pagina stiamo parlando del mantenimento dei figli che è cosa diversa dagli alimenti. Infatti, i primi vengono determinati sempre in presenza di figli minori o maggiorenni che non siano ancora economicamente indipendenti. Gli alimenti invece possono essere chiesti in qualunque momento dal figlio maggiorenne, che in precedenza era economicamente indipendente, ma a due condizioni. La prima è che il figlio si trovi in stato di bisogno, ovvero non disponga dei mezzi necessari per la sopravvivenza. La seconda condizione, invece, prevede che il figlio non sia neppure in grado di provvedere al proprio mantenimento per cause a lui non imputabili (ad esempio per malattie o capacità intellettuali). A differenza del mantenimento, gli alimenti consistono in una somma pari allo stretto necessario per la sopravvivenza, in genere determinato dall’assegno sociale.
Mantenimento diretto e mantenimento indiretto
Torniamo al tema principale ovvero se il genitore disoccupato non versa il mantenimento del figlio ed è necessario comprendere la differenza tra mantenimento diretto e indiretto. Abbiamo visto che, in caso di disgregazione familiare, ai figli viene assegnata l’abitazione familiare dove vivranno con il genitore collocatario. Chi vive con il figlio provvederà a tutte le necessità immediate di questi, sostenendo le spese di vitto, alloggio, scuola o altro, in forma diretta. Il genitore che invece non convive con il figlio, in genere, corrisponderà un contributo al mantenimento, proprio a rimborso delle spese anzidette a cui possiamo aggiungere anche luce, gas e telefono. Il versamento dell’assegno corrisponde al mantenimento indiretto del genitore non collocatario. Il mantenimento indiretto normalmente sussiste quando il collocamento del minore è stabilito in via prevalente con uno dei due genitori.
Come si calcola il mantenimento del figlio
La somma da versare è stabilita dal Giudice, o dai genitori con accordo, avendo riguardo a una serie di parametri. Occorre infatti tenere conto del tempo trascorso con ciascuno dei genitori perché maggiore è il tempo trascorso con quello non collocatario, minore sarà il contributo da corrispondere. E’ anche necessario tenere conto delle attuali esigenze di vita del minore, del tenore di vita goduto della famiglia quando convivente ed anche delle sostanze e capacità lavorative di ciascun genitore. Alcuni Tribunali applicano delle tabelle, ma difficilmente si andrà al di sotto di 150,00/200,00 euro mensili per ogni figlio. Oltre al mantenimento diretto devono anche essere divise le spese straordinarie per i figli. In molti Tribunali, ad esempio Milano e Pavia, sono stati creati dei protocolli per determinare quali siano le spese straordinarie non incluse nel mantenimento ordinario e quelle per le quali è necessario il preventivo consenso per poterle dividere.
Mantenimento del figlio del genitore disoccupato
Se per calcolare il mantenimento del figlio, si applicasse soltanto il parametro dei redditi dei genitori, chi non ha redditi, o il genitore disoccupato, non dovrebbe corrispondere nulla. Ma la Cassazione ha più volte precisato che la perdita del lavoro non costituisce un’oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche. Quindi, il genitore separato o divorziato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. Infatti, ritenendo che l’obbligo sia connesso alla scelta personale di essere genitori, ciascuno di essi dovrà impegnarsi a trovare un lavoro che permetta di assolvere l’obbligo di mantenimento della prole. Il criterio, quindi, non è soltanto quello reddituale, ma anche la capacità di produrre reddito in relazione alle concrete possibilità, per esempio, in ragione dei titoli o delle esperienze lavorative precedenti e dell’età.
Se il genitore disoccupato non versa il mantenimento del figlio
Se il mantenimento non fosse ancora stato determinato, si potrebbe configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p. qualora il nucleo sia rimasto sprovvisto di un sostentamento. In questo caso il genitore che non contribuisce al mantenimento in alcun modo dovrà dimostrare di esserne impossibilitato per cause non dipendenti dal medesimo. Quando invece è già stato determinato il contributo da corrispondere, se il genitore disoccupato non versa il mantenimento del figlio, questi potrebbe incorrere nel reato violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis c.p.. Nella pratica, in molti casi il problema è quello del lavoro “nero”. E’ comunque possibile chiedere al Giudice lo svolgimento di indagini con la polizia tributaria per il rintraccio di lavori svolti dal genitore apparentemente disoccupato o nullatenente.
Fino a quando si deve mantenere il figlio
Spesso viene chiesto se alla maggiore età del figlio sia possibile cessare il mantenimento. Ma la risposta è no. L’obbligo al mantenimento è previsto certamente per i figli minori, ma anche per quelli maggiorenni finché non abbiano trovato una stabilità lavorativa. Normalmente si fa coincidere la stabilità lavorativa con un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio congruo e idoneo al proprio mantenimento. Per fare un esempio, uno stage retribuito, o anche ben retribuito, non implica automaticamente il raggiungimento dell’indipendenza economica. Dovrà essere il genitore a dimostrare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o che non si dà sufficientemente da fare rispetto alla concreta possibilità di trovare un’occupazione stabile. La giurisprudenza ha fissato a 34 anni un limite presunto di indipendenza economica dei figli. Tuttavia, è necessario verificare caso per caso poiché la legge non prevede un età massima.
Dare il mantenimento direttamente al figlio e se il genitore disoccupato non versa il mantenimento del figlio
Se il figlio è maggiorenne è possibile versare il mantenimento direttamente a questi, ma solo se è il Tribunale a stabilirlo. È anche necessaria la formale richiesta esplicita del figlio. Occorre fare massima attenzione perché in caso di modifica arbitraria, anche consensuale, legalmente, i doveri restano quelli stabiliti dalla sentenza o accordo precedente. Pertanto, eventuali somme erogate direttamente al figlio, senza che lo abbia stabilito il Tribunale, potrebbero essere intese come spontanee elargizioni che non assolvono gli obblighi pregressi assunti. In ogni caso, è bene ricordare, che in genere è comunque necessario corrispondere una quota del mantenimento a favore del genitore collocatario del minore. Infine è bene precisare che il mantenimento diretto al figlio comporta comunque gli stessi obblighi. Pertanto se il genitore disoccupato non versa il mantenimento del figlio le conseguenze saranno le medesime.
IN BREVE
Fino al raggiungimento dell’indipendenza economica.
Potrebbe configurarsi reato. Il genitore dovrà impegnarsi a trovare un’occupazione.
Si se è maggiorenne, ma occorre una formale domanda esplicita e un provvedimento del Tribunale.
Tenendo conto di una serie di parametri come il tenore di vita familiare, l’età del figlio, le sostanze e concrete capacità lavorative dei genitori.