La donazione art. 769 e seguenti c.c.

“La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa un diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.” Articolo 769 codice civile.
contratto di donazione

La donazione

La disciplina dell’istituto delle donazioni è contenuta nel Titolo V del Libro Secondo del nostro Codice Civile. L’articolo 769 c.c., che apre la trattazione dell’istituto, definisce la donazione come un contratto per mezzo del quale una parte, detta donante, mossa da un animus donandi, arricchisce l’altra, detta donatario, disponendo diritti o assumendo obbligazioni in favore di quest’ultima.
L’istituto è trattato nel medesimo libro del Codice Civile in cui si tratta delle successioni poiché il Legislatore inquadra la donazione come una anticipazione dell’eredità legittima.

I requisiti secondo l’articolo 769 c.c.

I requisiti del contratto sono perciò:

  • Lo spirito di liberalità, il cosiddetto animus donandi, che è causa del contratto di donazione (a prescindere dal motivo che muove il donante) e si sostanzia nel non voler ricevere alcun corrispettivo dal donatario. Tema che abbiamo già approfondito trattando della differenza tra donazione e liberalità non donativa.
  • Affinché la donazione si perfezioni, trattandosi di un contratto e dunque di negozio bilaterale, per ciò che concerne il donatario, questi dovrà (se vorrà) semplicemente accettare, ad eccezione della donazione obnuziale ex art. 785 c.c.;
  • Incremento del patrimonio del donatario e diminuzione del patrimonio del donante che possono verificarsi ex art. 769 c.c. trasferendo un diritto – disponendo di un diritto già vivo oppure anche costituendone uno in occasione dell’atto di liberalità, ad es. un diritto reale di godimento che graverà su un bene del donante – o obbligandosi in favore del donatario, ma sempre e solo nel dare: non esiste donazione che si sostanzi in un fare;
  • Spontaneità dell’atto, non può cioè esistere un contratto preliminare per mezzo del quale il donante si obblighi a effettuare una donazione: ne consegue la nullità di una eventuale promessa di donazione.

Disposizioni generali 

Definiti i caratteri essenziali del contratto, gli articoli successivi delle disposizioni generali in materia di donazione determinano che:

  • rientra nell’istituto anche la donazione rimuneratoria – art. 770 c.c.: si tratta della donazione motivata da a) riconoscenza per qualcosa che il donatario ha fatto; b) meriti che si riconoscono al donatario; c) speciale rimunerazione, vale a dire spontanea decisione di compensare il donatario per una qualche prestazione resa gratuitamente;
  • non rientra nell’istituto la donazione dei beni futuri – art. 771 c.c.: “La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.
  • rientrano nell’istituto le fattispecie di donazione di prestazione periodiche ex art. 772 c.c. che si estinguono con la morte del donante salvo che l’atto riporti una diversa volontà, e la donazione a più donatari ex art. 773 c.c.. che si intende fatta in parti uguali salve diverse disposizioni dell’atto istitutivo. 

Chi non può donare

Il Capo II del Titolo V si dedica alle capacità per la donazione. Per cui sono incapaci di donare:

  • i minori e gli interdetti, fatte salve le eccezioni ammesse dalle convenzioni matrimoniali;
  • gli incapaci di intendere e di volere, a prescindere dall’interdizione purché si provi in seguito ad istanza l’incapacità del donante. L’azione si – eventualmente – estinguerà entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta;
  • gli inabilitati, fatte salve sempre le eccezioni ammesse dalle convenzioni matrimoniali e riconoscendo al curatore dell’inabile per prodigalità la richiesta d’annullamento della donazione, anche se posta in essere nei sei mesi precedenti al giudizio di inabilitazione;
  • il padre ed il tutore nel caso in cui il donatario sia la persona rappresentata.

La forma 

L’art. 782 c.c. stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità, ed in presenza obbligatoria di almeno due testimoni ex art. 48 L. 89/1913.

La pretesa solennità per la formulazione dell’atto vuole far riflettere il donante sull’importanza e sulle conseguenze di una donazione, un contratto che diminuirà il di lui patrimonio senza corrispettivo alcuno. Inoltre, l’atto pubblico previsto, con conseguente vigilanza notarile, incide notevolmente sui pericoli di dolo e violenza che potrebbero essere posti dal donatario, grazie all’indagine sulle volontà che sono condotte dal pubblico ufficiale.

Tuttavia, si ha eccezione all’atto pubblico, potendo procedere a donazione semplicemente consegnando la cosa, nel caso di bene mobile di modico valore, nel caso in cui sostanzialmente la formalità eccederebbe nei costi il valore dello spoglio patrimoniale. A proposito di cose mobili non di modico valore invece, il valore di queste dovrà sempre essere specificato e sottoscritto agli atti.

Accettazione della donazione

Per ciò che concerne l’accettazione – che non può mancare ad eccezione della donazione obnuziale – la norma stabilisce che questa può perfezionarsi sia nell’atto pubblico istitutivo della donazione stessa sia in nuovo atto pubblico posteriore. Tuttavia, in caso di accettazione successiva, la donazione sarà perfetta solo nel momento della notifica del nuovo atto e, nel frattempo, è consentita alle parti la revoca di quanto dichiarato.

E’ bene precisare che, se dall’atto pubblico risulterà come unico motivo di liberalità un motivo illecito, la donazione sarà nulla ex art. 788 c.c..

Revoca della donazione

L’ultimo Capo del Titolo V si occupa invece delle cause di revocazione delle donazioni, possibili in due specifichi casi:

  • ingratitudine ex art. 801 c.c.;
  • sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c..

La donazione può essere revocata qualora il donatario abbia:

  • ucciso, tentato di uccidere, la persona del donante o il coniuge o un discendente o un ascendente dello stesso, purché non ricorrano le cause di mancata punibilità ex art. 463 c.c.;
  • commesso in danno al donante o di una delle persone sopra indicate un fatto pel quale la legge applica le disposizioni sull’omicidio ex art. 463 c.c.;
  • commesso calunnia o falsa testimonianza in danno ad una delle persone sopra indicate ex art. 463 c.c.;
  • commesso ingiuria grave verso il donante ex art. 801 c.c.;
  • arrecato dolosamente grave pregiudizio al patrimonio del donante ex art. 801 c.c.;
  • rifiutato indebitamente gli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 436 c.c. ex art. 801 c.c..

Il termine per la richiesta di revocazione è di un anno dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del motivo che legittima la stessa.

Ai sensi dell’art. 803 c.c. la donazione può essere revocato per la sopravvenienza di figli qualora:

  • sopravvenga o esista un figlio o un discendente del donante;
  • si riconosca un figlio, ma si provi inoltre che al momento dell’atto di donazione il donante era a conoscenza della di lui esistenza.

L’azione per la revoca di donazione per la sopravvenienza di figli deve essere posta entro cinque anni dal giorno della nascita o della notizia della di lui esistenza o del di lui riconoscimento.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 805 c.c., sono irrevocabili per ingratitudine sopravvenienza di figli le donazioni rimuneratorie ex art. 770 c.c. e le obnuziali ex art. 785 c.c..

L’art. 807 c.c. determina che, revocata la donazione, il donatario dovrà restituire al donante beni in natura se ancora esistono e frutti a partire dal giorno della domanda.

In caso di avvenuta alienazione dei beni donati, il donatario dovrà restituirne il valore.