Risarcimento danni per caduta accidentale in strada

Se camminando per strada si cade a causa di una buca, è possibile ottenere il risarcimento dei danni subiti per la cattiva manutenzione del manto stradale in cura all'ente comunale.
Risarcimento caduta accidentale

Il comune è tenuto al risarcimento dei danni per la caduta accidentale causata da un cattivo stato della strada. L’ente comunale è infatti soggetto alla responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 del codice civile, che lo obbliga a vigilare e curare lo stato delle strade cittadine da rendere sicure per l’utenza. Non sempre però la responsabilità può essere attribuita al comune. Infatti, per ottenere il risarcimento dei danni per la caduta accidentale in strada occorre che il danneggiato abbia comunque adottato la dovuta diligenza nel camminare. Il danneggiato dovrà quindi adeguare la propria attenzione ai luoghi ove si trovava. Lo Studio legale Cassano di Corsico ha ottenuto la condanna di un comune al risarcimento dei danni per la caduta sul marciapiede della propria cliente. Fieri del successo, abbiamo deciso di raccontarvelo.

La caduta accidentale e i danni

La Signora Angela (nome di fantasia) stava camminando in un viale alberato della propria città, mentre faceva ritorno a casa, dopo alcune commissioni. Ad un tratto, percorrendo il marciapiede, male illuminato, Angela sentiva cedere il piede e cadeva rovinosamente a terra. Nella caduta sfortunatamente, la gamba impattava su una bussola annegata. Le bussole annegate sono quei “paletti” piantati nel marciapiede dove, in genere, vengono inseriti i cartelloni elettorali.

Un po’ frastornata per la caduta, la Signora accusava anche fortissimi dolori alla gamba e alcuni passanti chiamavano l’ambulanza che la trasportava al vicino ospedale. Lì i medici sottoponevano la paziente ad alcune visite ed esami, diagnosticando la rottura del femore. Accertato il quadro clinico, i sanitari eseguivano subito un intervento chirurgico. Ne seguiva un faticoso percorso riabilitativo di circa un paio di mesi.

Dalla relazione della polizia locale, si accertava che Angela era caduta a causa di una buca nel marciapiede. La buca aveva un diametro di circa di 20 cm e profonda 5 cm. A complicare la situazione vi era il fogliame sparso degli alberi sovrastanti la strada, essendo autunno.

Finita la convalescenza e le terapie di riabilitazione, la malcapitata Signora tentava in autonomia di ottenere il risarcimento del danno. Non riuscendo però ad ottenere risposte concrete dal comune, Angela decideva di rivolgersi al legale. Lo Studio Legale Cassano assumeva il caso e istruiva la pratica di risarcimento dei danni per la caduta accidentale di Angela.

La fase stragiudiziale con l’Avvocato

Come avviene per quasi tutte le pratiche, la prima attività del legale consiste in un intervento nei confronti della controparte. Occorre infatti denunciare l’accaduto e diffidare controparte al risarcimento dei danni subiti, pur se al momento non precisamente quantificabili. Il danno biologico infatti è normalmente valutabile, e quindi quantificabile, solo a guarigione avvenuta una volta che i postumi si sono stabilizzati.

Nel caso in esame, la controparte era il comune che deve provvedere alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Purtroppo, però, alcune volte i comuni, soprattutto quelli di città di grandi dimensioni, non sono così solerti. Nel caso di Angela, infatti, sono stati inviati numerosi solleciti ricevendo risposte evasive nelle quali il comune si limitava a chiedere genericamente l’invio di documentazione.

Nel frattempo, la cliente portava a termine anche le terapie domiciliari di riabilitazione fisioterapica e i tempi erano maturi per la visita medico-legale per poter determinare l’esatta entità del danno subito. Lo Studio, quindi, provvedeva ad inviare alla controparte la relazione peritale con la precisa quantificazione economica del danno subito dalla Signora Angela. Contestualmente si inviava la diffida al risarcimento di tutte le somme, comprese quelle inerenti le spese mediche sostenute, oltre alla cosiddetta personalizzazione del danno. Il comune però si perdeva, forse nella propria burocrazia, e non forniva alcuna risposta in tempi celeri. L’avvocato decideva allora di proseguire con la procedura di negoziazione assistita, passaggio obbligatorio e prodromico alla causa. Anche a questa attività, non giungeva alcun riscontro dalla controparte ed era, quindi, ora di adire il Tribunale.

Il caso giudiziario

Sappiamo che il tempo è prezioso per tutti e, per questo motivo, anche se un po’ irritualmente e benché fosse tutto pronto, l’avvocato inviava uno stralcio dell’atto introduttivo al comune, come ultimo ed ennesimo tentativo per cercare di ottenere il risarcimento velocemente e senza ulteriori costi. Ma purtroppo anche di fronte a ciò, la controparte non forniva alcuna risposta e nel frattempo la causa approdava sulla scrivania del Giudice.

Il regime probatorio del risarcimento dei danni per caduta accidentale

Secondo l’art. 2051 del codice civile, ognuno di noi è responsabile per i danni creati dalle cose che ha in custodia. Ovviamente si fa salvo il caso fortuito. Tale norma, applicata al caso concreto, implica che i comuni devono vigilare sullo stato delle strade di cui ne hanno la custodia. In sostanza gli enti devono adoperarsi affinché gli utenti possano utilizzare le strade in sicurezza. Il citato articolo è un caso di responsabilità oggettiva, ossia è sufficiente dare prova del danno subito, dal soggetto richiedente, e che tale danno sia conseguenza della “cosa” (nesso causale). Al contrario, il custode dovrà invece dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o che si tratti di caso fortuito. Quindi, con l’atto introduttivo l’avvocato depositava, tra i vari documenti, le foto della buca e dei luoghi, la relazione medica corredata delle ricevute di visite e terapie anche farmacologiche, la testimonianza di alcuni passanti rilasciata alla polizia locale e la loro relazione.

Le principali contestazioni del comune

Il comune si costituiva in giudizio contestando la pretesa risarcitoria di Angela per vari motivi, infondati, ma tra le principali contestazioni della controparte due meritavano particolare attenzione. La prima riguardava la diligenza che si deve adottare come parametro mentre si passeggia, e l’altra afferiva alla possibilità che l’utente possa conoscere i luoghi frequentati e dove si verifica il danno lamentato.

La diligenza del danneggiato

In linea generale l’affermazione del comune da un punto di vista giuridico è vera. La legge pone in capo ad ognuno di noi una certa dose di diligenza per tutte le attività che svolgiamo. In buona sostanza se camminando vedo un gigantesco e ben visibile avvallamento della strada, magari eviterò di passarci sopra. Oppure, se mentre chiacchiero al telefonino non mi accorgo della presenza di un palo e ci sbatto contro, la colpa sarà mia e non del comune (o del palo!). Se infatti avessi prestato la giusta attenzione, nulla sarebbe successo. Anche nel caso di un marciapiede ricoperto di foglie, in alcune pronunce giurisprudenziali, si afferma chiaramente che l’utente dovrebbe azionare i propri campanelli d’allarme e adottare maggior cautela. Perciò, se vedo la strada ricoperta di foglie, magari starò più attento immaginando la possibilità che il marciapiede sia sdrucciolevole.

La visibilità della buca

Analogamente se un viale è completamente buio, magari senza lampioni e illuminazione, forse farei meglio ad evitare l’ingresso, ovviamente se possibile, o comunque dovrei camminarci con estrema prudenza. Il caso affidato allo Studio, però, non era riferibile a nessuna delle situazioni sopra menzionate, come invece il comune voleva far credere. Infatti è stato messo ben in evidenza che Angela stava passeggiando con la massima prudenza, che la buca era posta nel centro del marciapiede, dove normalmente si cammina, ed era di dimensioni tali da poter costituire un’insidia non facilmente visibile.

Il fogliame sparso

Inoltre il fogliame presente era localizzato soltanto nei pressi della buca e non su tutto il marciapiede. L’utente insomma aveva adottato la massima cautela in ragione del luogo visibilmente percepito. Infine lo Studio ha prodotto un reportage fotografico proprio per evidenziare la cattiva illuminazione della zona. I lampioni infatti erano bassi e centrali sulla carreggiata, ove erano appesi, con la conseguenza che le macchine parcheggiate a bordo strada creavano una sorta di zona d’ombra estesa al marciapiede.

La conoscenza dello stato del manto stradale

La seconda importante contestazione del comune riguardava la possibile conoscenza della buca da parte della sfortunata Angela. Secondo la legge e la giurisprudenza, la responsabilità dell’Ente sussiste qualora il dissesto del manto stradale (o la buca) sia idoneo a creare un danno. L’oggetto lesivo deve quindi essere insidioso e anche imprevedibile. Detta imprevedibilità scompare se l’oggetto lesivo si trova in strade normalmente frequentate dal danneggiato. L’ipotesi generica è quella della buca davanti alla porta di casa, in teoria nota, al pari di quelle eventualmente segnalate al comune per la sistemazione. La sentenza del Tribunale di Milano n. 592/2018 è paradigmatica di questi casi ed ha negato il risarcimento al danneggiato poiché secondo il Giudice, il caso fortuito (che eviterebbe la responsabilità dell’Ente comunale) può essere integrato dalla stessa mancata diligenza dell’utente.

Ovviamente stiamo parlando di presunzioni e quindi sarà possibile dimostrare che sebbene il dissesto si trovi in zone note all’utente quest’ultimo ben poteva non esserne a conoscenza. Del resto non si può nemmeno pretendere che prima di uscire di casa si esegua una ricognizione periodica dei luoghi o che si presti attenzione a tutte le buche del quartiere per poi memorizzarne le coordinate. Nel caso trattato dallo studio, è stato comunque dimostrato che in effetti la via dove era successo l’incidente si trovava relativamente vicino casa della danneggiata, ma in una zona dove Angela difficilmente passava. Insomma, la buca oggetto del nostro caso, forse causata da un dissesto dovuto alle radici degli alberi, non era conosciuta né conoscibile da parte della cliente.

Le ulteriori prove fornite per ottenere il risarcimento dei danni per la caduta accidentale.

Come abbiamo detto, è onere di chi chiede il risarcimento del danno per la caduta accidentale dare prova dell’evento e della conseguenza diretta dei danni occorsi. Per questo motivo, in corso di causa, sono stati chiamati i testimoni che hanno affermato di aver visto Angela cadere mentre camminava e di aver notato, una volta che la donna era sdraiata a terra, una buca vicino al piede. I medesimi testimoni hanno anche riferito al Giudice della scarsa illuminazione e del fogliame sparpagliato qua e là.

Dopo l’istruttoria testimoniale è stato il momento di quella tecnica. In questo tipo di cause è fondamentale la collaborazione di un perito che possa determinare con precisione il danno biologico subito dal cliente e la sua compatibilità con le spese mediche sostenute. Il Giudice poi si avvarrà a sua volta di un proprio perito che, analogamente, dovrà determinare l’effettivo danno subito. Lo studio legale nel caso di Angela, si è avvalso della preziosa collaborazione del proprio perito, il quale ha partecipato alla visita eseguita dal consulente tecnico d’ufficio sulla danneggiata, approfondendo tutti gli aspetti clinici emersi. Il CTU all’esito delle operazioni peritali stimava e comunicava al Giudice il danno patito da Angela a seguito della caduta in strada.

Il risultato ottenuto

Una volta espletate tutte le attività necessarie, la causa volgeva al termine e il Tribunale emetteva la sentenza di pieno accoglimento per tutte le domande di risarcimento del danno per la caduta accidentale di Angela.

Nella sentenza, il Giudice afferma che è stata raggiunta la piena prova del fatto storico, ovvero dell’evento dannoso, e del nesso causale con il danno lamentato da Angela. Inoltre, il comune citato in causa viene riconosciuto responsabile della strada in custodia e del cattivo stato in cui essa si trovava condannandolo al risarcimento dei danni per la caduta accidentale.

Angela, quindi, ha ottenuto il risarcimento per l’incidente liquidato in poco meno di € 60.000,00 oltre ovviamente al rimborso delle spese legali e di quelle mediche. Infine, la legge prevede per gli enti comunali la possibilità di pagare dopo almeno 120 giorni dalla notifica della sentenza, ma in questo caso lo Studio è riuscito a raggiungere un accordo per ottenere il pagamento immediato delle somme riconosciute in via giudiziale.

Per ottenere il risarcimento dei danni per la caduta accidentale occorre:

1) foto del manto stradale da cui si riconosca anche il luogo

2) eventuale relazione della polizia locale o carabinieri

3) generalità dei possibili testimoni che hanno assistito 4) documentazione medica

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