Risarcimento danni passeggero trasportato

In caso di incidente per un'inversione a U, il passeggero trasportato può chiedere il risarcimento danni a tutti i veicoli coinvolti e relative assicurazioni. Se l'auto è straniera occorre rivolgersi all'UCI.
Risarcimento danni passeggero trasportato

Il codice della strada, ed è il caso di dire anche il buon senso, vietano l’inversione a U in presenza di riga continua. Per invertire il senso di marcia, dove ciò è consentito, occorre sempre prestare la massima prudenza. Si dovrà quindi verificare che nessuno giunga da dietro e comunque segnalare la manovra. Una banale disattenzione, e il mancato rispetto delle regole, possono essere la causa di gravi conseguenze come nel caso che vi raccontiamo, in cui il passeggero di un veicolo è rimasto gravemente ferito. Successivamente si è rivolto allo Studio Legale Cassano di Corsico per ottenere il risarcimento dei danni per il passeggero trasportato nel caso di sinistro per inversione a U.

Il fatto

L’incidente ha coinvolto due veicoli. Uno su cui viaggiava il Cliente come passeggero sul sedile posteriore ed un altro, a cui è stata attribuita la responsabilità della causazione del sinistro. Il veicolo che trasportava il Cliente stava percorrendo una strada provinciale in zona Lacchiarella (MI) quando, ad un tratto, un secondo veicolo, che riprendeva la marcia dopo una sosta al fast food, tentava di eseguire una inversione a U.

Malgrado le segnalazioni con gli abbaglianti dell’auto che sopraggiungeva, l’altra, proseguiva la manovra causando il violentissimo impatto.

A seguito dello scontro, emergeva da subito la gravità delle lesioni riportate dal Cliente che veniva immediatamente trasportato al Pronto soccorso. Al paziente veniva diagnosticato la frattura scomposta di un arto, e la lussazione del gomito dell’altro arto superiore. Ne seguiva ovviamente l’intervento riparativo e la conseguente lunga riabilitazione fisioterapica.

La richiesta di risarcimento danni per il passeggero trasportato

Il veicolo su cui viaggiava il Cliente era straniero come l’assicurazione. Pertanto l’Avvocato provvedeva ad aprire la pratica di incidente con l’assicurazione del veicolo della controparte e con quella del veicolo straniero, tramite la rappresentante italiana. Dopo la guarigione del Cliente si provvedeva a chiudere il sinistro, dando comunicazione alle assicurazioni coinvolte. Tuttavia, la rappresentante italiana dell’assicurazione straniera informava il legale che la pratica non poteva essere gestita per presunte irregolarità della copertura assicurativa. Al contempo, l’altra assicurazione incaricava il proprio perito per determinare il danno subito dal Cliente a cui però veniva comunicato che l’incarico era stato revocato. Stante le comunicazioni ricevute l’Avvocato avviava la procedura di negoziazione assistita per poi eventualmente proseguire in giudizio.

La responsabilità del sinistro per inversione a U

Il codice della strada prevede che per l’esecuzione della manovra di inversione a U, dove è consentito, è necessario prestare la massima cautela avendo cura di non intralciare la carreggiate e segnalare la manovra. L’art. 154 c.d.s. è riferibile sia all’immissione delle auto in carreggiate, sia all’inversione di marcia e al cambio di direzione. Si tratta di manovre che possono ostruire la corretta circolazione dei veicoli con conseguenti incidenti stradali.

E’ pacifico che il principio dell’affidamento, nell’ambito della circolazione stradale, postula l’imprevedibilità dell’azione altrui (ex pluribus Cass. pen., n. 5691/2016), esattamente come è avvenuto nel caso di specie. Il conduttore del veicolo di controparte, infatti, si era immesso senza tenere conto di chi sopraggiungeva e che poteva costituire un ostacolo imprevedibile. Dette circostanze emergevano chiaramente dalla relazione della Polizia Locale che aveva eseguito i rilievi dopo l’incidente, nonché dalle dichiarazioni testimoniali degli altri occupanti il veicolo.

A chi chiedere il risarcimento danni per il passeggero trasportato

La legge consente di chiedere il risarcimento direttamente alla propria assicurazione nell’ambito della procedura di indennizzo diretto oppure alla controparte, a seconda dei casi. Il passeggero trasportato ha la facoltà di agire sia contro l’assicurazione del conducente del veicolo su cui viaggiava, sia contro il responsabile del sinistro e la relativa assicurazione. L’art. 141 codice delle assicurazioni prevede infatti che l’assicurazione del veicolo su cui viaggia il danneggiato sia tenuta a risarcire il danno nei limiti del massimale minimo di legge a prescindere dalle responsabilità. Sussiste poi la possibilità di ottenere il maggior danno a carico dell’impresa assicuratrice di colui che ha causato il danno. La corte Costituzione però, già nel 2008, aveva precisato che si tratta di un “doppio binario”, potendo scegliere se agire contro l’assicurazione del veicolo che trasportava il danneggiato oppure contro quella della controparte che ha causato il sinistro.

Incidente stradale con veicolo coperto da assicurazione straniera

Nel caso di specie, quindi, il Cliente poteva chiedere il risarcimento ad entrambe le assicurazioni, ma una di queste era straniera. In questi casi la legge prevede che l’assicurazione straniera debba avere una rappresentante italiana che ne faccia le veci. La prima cosa da fare è quella di interrogare l’UCI (Ufficio Centrale Italiano) che interviene per gli incidenti causati in Italia da veicoli immatricolati all’estero. Occorre quindi inviare una raccomandata all’ente che fornirà i dati dell’assicurazione a cui si dovrà fare riferimento. L’assicurazione rappresentante gestirò tutta la procedura risarcitoria. Nella raccomandata da inviare all’UCI è ovviamente necessario indicare tutti i dati utili, elencati nel modulo a cui si può fare riferimento e scaricabile dal sito.

Il risultato

L’attività del legale portava la compagnia assicuratrice italiana del veicolo di controparte a rivedere le proprie posizioni proseguendo con la gestione del sinistro. Il Cliente quindi si sottoponeva a visita medico legale presso l’incaricato dell’assicurazione. Emergeva un danno biologico di circa 25 punti percentuali oltre alla determinazione dei giorni di temporanea inabilità. Il Cliente veniva quindi liquidato con una somma superiore a 100.000,00 euro, come risarcimento dei danni per il passeggero trasportato, oltre al rimborso delle spese mediche nonché legali sostenute fino a quel momento.

Cosa fare in caso di incidente

Quando capita un incidente è sempre bene compilare il modulo CAI di constatazione amichevole di incidente. In caso di rifiuto della controparte occorre raccogliere tutti i dati possibili (targa, marca e modello dei veicoli, riferimenti di luogo, ecc.) che serviranno successivamente per dare comunicazione all’assicurazione. Se è possibile sarebbe buona norma verificare la presenza di testimoni sul luogo, poiché in assenza di feriti, se non indicati al momento del sinistro, non saranno successivamente tenuti in considerazione. Ovviamente c’è sempre la possibilità di chiamare le autorità affinché provvedano alle rilevazioni del caso. Se invece a seguito del sinistro si subiscono delle lesioni è sempre bene chiamare subito i soccorsi e recarsi al pronto soccorso anche a scopo cautelativo, soprattutto in caso di trauma cranico anche lieve. La polizia in questo caso provvederà a redigere un modulo con lo scambio delle generalità che servirà per avviare la pratica di risarcimento del danno.

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