Successioni ereditarie

Le successioni ereditarie sono un complesso di norme giuridiche che regolano il subentro dei parenti al caro estinto. La legge disciplina modalità e tempi ma ciascuno noi può regolare il passaggio dei propri rapporti giuridici per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Vediamo alcune regole.
successioni ereditarie

Cosa sono le successioni ereditarie

Le successioni sono un complesso di norme giuridiche che regolano i rapporti giuridici per il tempo in cui una persona avrà cessato di vivere. Ognuno di noi è un centro di imputazione giuridica, sia di rapporti attivi che di rapporti passivi o, talvolta, anche neutri. Le successioni ereditarie regolano proprio la continuazione di questi rapporti tra il soggetto che viene a mancare ed i suoi successori o legatari. E così alla morte di un soggetto si apre la successione nel luogo in cui è avvenuto il decesso. I chiamati sono coloro che dovranno succedere, mentre i delati sono coloro ai quali viene offerto il patrimonio ereditario e che avranno diritto di accettare o rinunciare. Chi eredità, dopo aver accettato, subentra nella medesima posizione giuridica attiva e passiva del defunto relativamente a tutti i rapporti giuridici preesistenti. Non è possibile, infatti, un “subentro” parziale delle situazioni giuridiche facenti capo al defunto.

Cosa si può ereditare

In linea generale è possibile ereditare tutti i diritti patrimoniali attivi e passivi del de cuius. E’ possibile quindi ricevere solo crediti o debiti o entrambi. Si parla di acquisto a causa di morte, ma non ogni acquisto subordinato alla morte rientra nella successione ereditaria. Un esempio sono le indennità lavorative che sono attribuite dalla legge ai congiunti superstiti, in forza del loro status familiare, a prescindere dalla successione. Non tutti i rapporti però possono cadere in successione. Così, ad esempio, non si ereditano gli status familiari o le sanzioni del defunto. Sono anche esclusi diritti personalissimi o quei diritti legati alla vita del titolare come, ad esempio, uso e abitazione. Sono altresì intrasmissibili tutti quei rapporti in cui assume rilievo fondamentale il consenso formativo della persona, si pensi al contratto di mandato, alla qualità di socio nella società di persone, ecc…

Chi può ereditare

Chiunque può succedere al de cuius, purché si tratti di un essere vivente, anche solo concepito -se nato entro 300 giorni dal decesso. Anche le persone giuridiche in alcuni casi possono ereditare. Per legge il patrimonio attivo o passivo si devolve ai parenti fino al sesto grado secondo un preciso ordine gerarchico. Ciascuno di noi però può decidere di destinare i propri beni non necessariamente secondo quanto previsto dalla legge, ma anche a terzi sconosciuti o associazioni. Per farlo è necessario redigere un atto “testamento” in cui si esprimono le proprie ultime volontà. La legge in questo caso si limita a garantire una porzione di patrimonio ad alcuni parenti prossimi che, laddove sia negativo, potranno ovviamente rinunciare.

Il divieto dei patti successori

E’ ovvio che finché si è in vita si può disporre come meglio si crede del proprio patrimonio. Anzi, fino al momento della morte, gli ipotizzabili successori non hanno alcun diritto né aspettativa sul patrimonio altrui. Proprio per questo motivo, e a tutela della più ampia libertà testamentaria, l’art. 458 cod. civ. vieta ogni tipo di patto successorio. Non può esistere, e sarebbe nullo, ogni accordo istitutivo, dispositivo e rinunciativo col quale si disponga dei diritti della propria successione. Analogamente è nullo un medesimo patto col quale si disponga dei diritti che potrebbero spettare in forza di una successione ereditaria. L’unica eccezione prevista dalla legge è quella del patto di famiglia regolato dagli art. 768 bis e seguenti del Codice civile. Quest’ultimo, infatti, consente di anticipare, seppur con dei limiti, la successione dell’imprenditore al fine di consentire e agevolare il passaggio generazionale in azienda.

Forme delle successioni ereditarie

La successione può avvenire a titolo universale oppure a titolo particolare. Nel primo caso si avrà eredità nel secondo caso un legato. L’art. 588 cod. civ. afferma che la successione è a titolo universale se comprende l’universalità o una quota di beni del testatore. Per universalità, però, non si intendono necessariamente i beni. Del resto, come ha precisato la Cassazione, l’acquisto della qualità di erede è valido anche in assenza di qualunque posta attiva o passiva al momento del decesso. Il legato invece consiste nell’attribuzione di un bene specifico con successione, appunto, a titolo particolare. La principale differenza è che il legato non sopporta i debiti ereditari, a meno che ciò non sia previsto nel testamento. Tuttavia anche in quest’ultimo caso il legatario risponderà dei debiti solo nei confronti degli eredi, ma non nei confronti dei creditori.

Institutio ex re certa

La nomina di erede testamentario avviene lasciando l’universalità di beni o una quota di essi. La quota può non essere espressa in frazioni o percentuali, ma semplicemente indicando dei beni precisi. Si parla in questo caso di istituzione di erede per cose determinate (insitutio ex re certa). Ma nella pratica, può rivelarsi complicato comprendere se il testatore ha inteso lasciare un preciso bene al proprio erede o se invece ha voluto lasciare un solo bene al proprio legatario. E’ irrilevante la terminologia utilizzata dal testatore, essendo necessario comprendere la reale intenzione. Possiamo escludere l’attribuzione di un legato tutte le volte in cui il testatore abbia indicato il bene come parte di una quota. La giurisprudenza nel tempo ha individuato alcune ipotesi di institutio ex re certa, ad esempio, con il lascito di una classe o un gruppo di beni, il lascito di tutti i beni residui ecc…

Tipologie di successioni ereditarie

La successione ereditaria può essere legittima, ex lege, oppure testamentaria. Le due successioni possono tra l’altro coesistere. L’art. 457 cod. civ., infatti, afferma che la successione legittima opera quando manca anche solo in parte la successione testamentaria. Il testamento, ad esempio, può attribuire soltanto dei legati lasciando alla successione legittima la devoluzione degli altri beni, oppure disporre solo di una quota dell’eredità totale. Esiste poi la cosiddetta successione necessaria che non costituisce una tipologia vera e propria, ma semplicemente una tutela a favore di alcuni soggetti a cui spetta sempre e comunque una quota di eredità.

Successione ereditaria legittima

In assenza di un testamento è la legge a stabilire chi sono gli eredi e le quote loro spettanti, secondo un preciso ordine gerarchico. La legge include i parenti fino al sesto grado e, solo in via residuale, l’erede sarà lo Stato, il quale però non risponde dei debiti del defunto. La legge raggruppa i successibili per classi (coniuge, parenti e Stato). All’interno di ciascuna classe si distinguono diversi ordini di successibili. La classe dei parenti comprende 1) figli legittimi e naturali; 2) genitori e ascendenti, fratelli e sorelle; 3) genitori naturali; 4) parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado. Ciascun ordine esclude quelli successivi. Infine, all’interno di ciascun ordine la scelta è regolata dal grado nel senso che il parente più prossimo esclude quello più remoto.

Successione ereditaria testamentaria

La legge lascia ampia libertà di istituire eredi e determinare le porzioni di patrimonio che questi riceveranno in caso di accettazione, con il limite delle quote riservate ai legittimari. Esistono tre tipi di testamento: quello olografo, pubblico e quello segreto. Il primo garantisce massima riservatezza sia sul contenuto che sull’esistenza stessa dell’atto, ma può essere soggetto a smarrimento o, in generale, alla cattiva conservazione. Il testamento pubblico è quello redatto dal Notaio, che raccoglie le volontà del testatore e le traduce in disposizioni giuridiche sicuramente valide. In questo caso la conservazione dell’atto è sicura, ma è soggetta ai costi del Pubblico Ufficiale. Infine, il testamento segreto è quello che si consegna in busta sigillata ad un Notaio. Ogni testamento è sempre revocabile e modificabile con qualunque forma, a prescindere da quella usata in precedenza.

Successione ereditaria necessaria

Come abbiamo detto, quella necessaria non è una vera e propria tipologia di successione, che per legge sono soltanto due. Si tratta piuttosto di quote intangibili che la legge riserva ad alcuni soggetti e precisamente il coniuge, i figli e gli ascendenti. Le quote riservate ai legittimari costituiscono anche un vero e proprio limite per il testatore, nell’esercizio della propria autonomia testamentaria. Le disposizioni testamentarie possono infatti riguardare e devolvere soltanto la quota disponibile di patrimonio. Nel caso in cui le quote siano state lese, perché ad esempio il testatore non le ha rispettate, i legittimari potranno esperire l’azione di riduzione delle quote, a loro riservata.

Successione ereditaria come si fa

Apertura della successione

La successione si apre nel luogo del decesso e in quel preciso momento. Il luogo del decesso è importante anche per la competenza del Tribunale eventualmente chiamato a dirimere controversie.
A questo punto entrano in gioco i chiamati all’eredità che normalmente coincidono con i delati. Ma si pensi al caso di un testamento sottoposto a condizione. Il futuro erede sarà chiamato fino all’avveramento della condizione e, poi, delato.

L’accettazione dell’eredità

I delati potranno decidere se accettare o rinunciare all’eredità. E’ bene ricordare che accettazione e rinuncia non possono essere parziali né subordinati a condizioni.
L’accettazione può essere espressa, con un atto formale, oppure tacita per fatti concludenti. Pensiamo ad esempio al caso in cui l’erede venda un bene del defunto per trattenerne le somme. Non tutti gli atti, però, costituiscono accettazione tacita. La Cassazione, ad esempio, è ferma nel ritenere che la mera dichiarazione di successione non implica di per sé la volontà di divenire erede come, invece, è desumibile dal pagamento delle imposte di successione. Neppure, in generale, atti di conservazione e manutenzione del patrimonio comportano di per sé accettazione tacita.

Accettazione con beneficio di inventario

Nei casi in cui non si conosce l’effettiva convenienza dell’accettazione dell’eredità, questa potrà avvenire con beneficio di inventario. In questo caso l’erede subentra nella posizione del defunto, ma il patrimonio personale e quello ereditario restano separati. L’accettante quindi risponderà dei debiti ereditari, solo nei limiti di quanto ricevuto. Occorrerà predisporre un inventario di tutti i beni e debiti ereditari conosciuti. Chi eredita, in questo caso, dovrà fare in modo di liquidare l’eredità tramite due procedimenti: la liquidazione individuale -senza termini- e la liquidazione concorsuale. L’accettazione con beneficio di inventario, che ha lo scopo di tutelare l’erede dalla commistione dei patrimoni, è l’unica modalità di accettazione per minori e inabilitati o interdetti.

Rinuncia all’eredità

Se per qualsivoglia motivo non si vuole diventare erede, è necessario rinunciare all’eredità. La rinuncia è un atto formale che deve essere compiuto dinanzi ad un Pubblico Ufficiale (Notaio o Cancelliere del Tribunale). Occorre ricordare che non è possibile una rinuncia parziale, ma la stessa rinuncia può essere revocata. Non è invece possibile rinunciare dopo l’accettazione anche se avvenuta per fatti concludenti. Pertanto se c’è già stata confusione del patrimonio personale con quello ereditario la rinuncia sarà del tutto inefficace. L’atto di rinuncia è inserito nel Registro delle Successioni ereditarie presso il Tribunale. Nel caso di minori, interdetti o inabilitati occorrerà chiedere al Giudice Tutelare del Tribunale di residenza, ad esempio del minore, la formale autorizzazione alla rinuncia all’eredità. Per ottenere detta autorizzazione occorrerà dimostrare la non convenienza di un’accettazione dell’eredità.

Termini per accettazione, rinuncia e inventario

Partiamo dal termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione. In buona sostanza se non si accetta l’eredità nel termine anzidetto, si decade dal diritto ed è come una rinuncia. Pertanto accettazione, anche con beneficio di inventario, e rinuncia all’eredità devono essere fatte entro 10 anni.
Nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni del defunto (pensiamo ad esempio ad un convivente), il termine per rinunciare o accettare con beneficio di inventario si riduce a 3 mesi, salvo proroga del Giudice. In realtà la legge prevede il termine di 3 mesi per procedere alla redazione dell’inventario. Una volta ultimato l’inventario, entro 40 giorni, il chiamato deve deliberare se accettare o rinunciare all’eredità. Il mancato rispetto del termine dei 3 mesi per il compimento dell’inventario, o di quello dei 40 giorni successivi per accettare o rinunciare, comporta l’accettazione dell’eredità pura e semplice.

Dichiarazione di successione

Entro un anno dal decesso, i chiamati all’eredità, gli eredi, gli esecutori testamentari devono presentare dichiarazione di successione all’agenzia delle entrate. In questo atto è data indicazione di tutta la massa ereditaria e delle generalità dei chiamati. Contestualmente si provvederà a liquidare le imposte che si dovranno sostenere e, successivamente, la dichiarazione sarà trasmessa all’Agenzia del Territorio per le volture degli immobili.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione gli eredi di un patrimonio inferiore ai 100.000,00 euro, che siano il coniuge o parenti in linea retta del defunto e in assenza di immobili o diritti reali. La mancata presentazione della dichiarazione, qualora vi sia l’obbligo, comporta sanzioni differenti a seconda del ritardo e della presenza o meno di imposte da sostenere e non ancora sostenute.

IN BREVE

In generale cadono in successione tutti i rapporti patrimoniali non personalissimi

Gli status familiari, i diritti personalissimi, le sanzioni e i rapporti patrimoniali nei quali assume un rilievo fondamentale il consenso della persona non sono oggetto di trasmissione ereditaria.

No, i patti successori anche rinunciativi sono vietati.

Per la parte residua di patrimonio non incluso nel testamento si aprirà la successione legittima.

Dipende, potrebbe essere istituzione di erede se il testatore ha inteso la casa come quota di eredità. Altrimenti è un legato.

No, il legato non sopporta debiti. 

Coniuge, figli e ascendenti ai quali nulla è stato lasciato a favore di altri potranno procedere con l’azione di riduzione.

Entro 10 ma se si è in possesso dei beni entro 3 mesi occorre fare inventario e nei successivi 40 giorni accettare o rinunciare. Stessa cosa vale per l’accettazione con beneficio di inentario.

Deve prima essere autorizzato dal Giudice tutelare del luogo di residenza.

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