Revoca della rinuncia all’eredità: Termini, costi e creditori

E' possibile fare la revoca della rinuncia all'eredità ma rispettando i termini di prescrizione imposti dall'art. 525 codice civile e con buona coscienza delle conseguenze perché i creditori, come l'Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia) potrebbero bussare alla porta. Vediamo come limitare i costi con la procedura ad esempio nei Tribunali di Milano e di Roma.
Revoca della rinuncia all'eredità

Cos’è la revoca della rinuncia all’eredità

La revoca è l’atto con il quale si esprime la dichiarazione contraria alla rinuncia all’eredità già fatta.

Quando qualcuno viene a mancare, si apre la successione a favore degli eredi. Una, o alcune delle persone chiamate ad accettare l’eredità, potrebbe decidere di rinunciarvi, magari sapendo che il de cuius aveva ingenti debiti in vita. Chi vuole rinunciare si recherà quindi da un Notaio o in Tribunale per fare la propria rinuncia all’eredità. A quel punto la successione proseguirà con gli altri chiamati all’eredità che potranno a loro volta accettare o rifiutare. Se però chi ha rinunciato si pente, potrà revocare la propria rinuncia nei limiti imposti dal codice civile.

Presupposti

Per rendere la dichiarazione contraria ovviamente si presuppone che vi sia una valida rinuncia all’eredità. L’atto di rinuncia deve essere formale ossia una dichiarazione resa a un pubblico ufficiale, notaio o cancelliere in Tribunale. L’atto deve essere altresì puro e semplice cioè senza termini e condizioni.
Oltre alla validità dell’atto presupposto, per poter rendere inefficace la propria rinuncia è necessario che nessun altro abbia accettato l’eredità. Come detto sopra, infatti, in caso di rinuncia, l’eredità sarà offerta agli altri chiamati e se uno di questi ha accettato non sarà più possibile revocare la propria volontà. E’ il caso di dire che chi si alza è va via perde il posto all’osteria…

Revoca rinuncia eredità: termini

Il termine entro cui è possibile esercitare il proprio diritto di revoca è di 10 anni dall’apertura della successione e non dalla rinuncia. Infatti il citato articolo 525 codice civile ammette la possibilità di un ripensamento purché ciò avvenga nel limite della prescrizione ad accettare l’eredità. L’art. 480 codice civile stabilisce che il termine di prescrizione è di 10 anni a partire dall’apertura della successione, ovvero la data del decesso. Detto termine però non decorre per i chiamati ulteriori, cioè coloro a cui viene messa a disposizione l’eredità solo nel caso in cui i precedenti non possano o non vogliano accettare. Per questi soggetti il termine di prescrizione decorrerà da quando saranno effettivamente chiamati all’eredità, si dice quando saranno delati.
In generale possiamo dire quindi la revoca della rinuncia all’eredità è possibile nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.

Come fare la revoca della rinuncia

L’atto di revoca dovrà essere formale al pari della rinuncia fatta. E’ quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 21014/2011 a conferma delle precedenti. Gli ermellini hanno anche precisato che quindi si potrà revocare dinanzi ad un pubblico ufficiale in Tribunale o dal notaio e sarà inammissibile una semplice scrittura privata con firma autenticata. A maggior ragione è inammissibile la revoca tacita della rinuncia all’eredità (Cass. 4846/2003).

Quindi se si è ancora nei termini, per poter revocare la rinuncia, occorrerà prendere contatti con un notaio o informarsi presso il Tribunale di riferimento. Qui ad esempio il Tribunale di Milano o il Tribunale di Roma.

Revoca della rinuncia all’eredità: costi

Ovviamente il Notaio è un professionista che applicherà i costi della propria attività. Nel caso invece del Tribunale si dovranno sostenere l’imposta di bollo pari a € 16,00 da applicarsi alla domanda ed € 200,00 per l’imposta di registro, esattamente come per la rinuncia all’eredità. Per la copia dell’atto occorrerà versare ulteriori € 11,63 di bollo (acquistabile alla lottomatica).

Le conseguenze: i creditori

Gli effetti della revoca possono essere sgradevoli se non considerati in anticipo. Infatti si ricoprirà la posizione di erede e come tale si subentrerà nella medesima posizione del defunto. I creditori rimasti a bocca asciutta potranno quindi decidere di svegliarsi per tentare di aggredire l’erede che avrà ricevuto l’eredità. Tra i creditori può può presentarsi alla revoca della rinuncia all’eredità, Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) che pretenderà il pagamento di cartelle di pagamento. Prima di tutto ricordiamo che gli eredi subentrano nei debiti ma non nelle sanzioni, a certe condizioni, ma in ogni caso l’erede conserva le stesse ragioni di opposizioni del defunto. Abbiamo già parlato qui delle ingiunzioni di pagamento.

Un’ultima precisazione

La sentenza della Commissione Tributaria di Roma n.724/2019 ha bacchettato l’Agenzia delle Entrate accogliendo il ricorso della contribuente avverso un accertamento per debiti del de cuius. L’ente fiscale infatti affermava la legittimità dell’accertamento in quanto la rinuncia all’eredità fatta dalla ricorrente sarebbe sempre revocabile seppur nei termini previsti dall’art. 525 c.c.. La Commissione ha accolto il ricorso annullando l’accertamento e affermando che in caso di revoca della rinuncia, l’agenzia potrà aggredire il patrimonio dell’erede come qualunque creditore, ma fino ad allora la rinuncia è a tutti gli effetti una valida e legittima schermatura contro i debiti ereditari.