Assegnazione casa coniugale

L'assegnazione della casa coniugale consiste nella facoltà di uno dei coniugi di continuare ad abitare nella propria casa. Il criterio principale è quello di assegnare la casa ai figli minori e di conseguenza al genitore con cui abiteranno in via prevalente.
Assegnazione della casa coniugale

L’assegnazione della casa coniugale è uno dei temi caldi con cui ci si imbatte quando due coniugi decidono di separarsi o divorziare; questo perché l’immobile è spesso, oggetto di un legame affettivo o di un elevato investimento. Nessun problema sorge quando i coniugi optano per la separazione consensuale perché scelgono in piena autonomia, sulla base di un accordo, le sorti della casa coniugale. Diversamente, con la separazione giudiziale dovranno rimettersi alla volontà giudice.

Che cosa si intende con “assegnazione della casa coniugale”

Quando si parla di assegnazione della casa coniugale si intende il provvedimento con cui il giudice ha statuito sulle sorti della stessa. A tal fine è indifferente che sia di proprietà o in locazione.
In tale sede la casa coniugale è intesa come centro di aggregazione dove si vive abitualmente durante la vita coniugale, compresi i mobili al suo interno. Pertanto ne rimangono esclusi gli altri immobili di cui i coniugi hanno disponibilità. Si precisa poi che con il termine “assegnazione” non si acquista la proprietà della casa, ma solo un diritto di abitare che si realizza nella disponibilità materiale della stessa. L’assegnazione della casa coniugale incide ovviamente anche sul mantenimento erogato al coniuge.

L’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli

L’istituto dell’assegnazione della casa coniugale è radicato alla tutela dei figli minori e maggiorenni economicamente non autosufficienti. Infatti il giudice nel decidere, deve principalmente tenere in considerazione l’interesse dei figli ex art. 337 sexies c.c.. Si pensi al fatto che i figli già subiscono la separazione dei propri genitori, figuriamoci poi se devono essere collocati in un habitat domestico diverso da quello presso il quale sono cresciuti. Sarebbero sottoposti ad un ulteriore trauma che si cerca di evitargli. Pertanto, la casa coniugale viene assegnata al coniuge presso cui sono collocati i figli.

L’assegnazione della casa coniugale senza figli

Diversamente, se i coniugi non hanno avuto figli, la casa coniugale ha sorti differenti a seconda del regime patrimoniale scelto da essi. Più di preciso, nel caso in cui i coniugi hanno scelto la comunione dei beni, allora la casa sarà di proprietà di entrambi e potranno optare per la sua vendita e successivamente dividerne il ricavato. A volte con questa circostanza si creano situazioni paradossali. Infatti ciascun coniuge ha il diritto di abitarvi e non vuole rinunciarvi, malgrado la presenza scomoda dell’ex coniuge.
Al contrario, se i coniugi hanno scelto per la separazione dei beni, allora la casa coniugale rimarrà di proprietà esclusiva del coniuge proprietario.
Ad ogni modo in assenza di figli, il Giudice non può disporre l’assegnazione della casa coniugale. Unica eccezione se uno dei coniugi dimostri di avere particolari e gravi condizioni di salute.

Suddivisione delle spese

La ripartizione delle spese tra coniugi è diversa a seconda che la casa sia di proprietà o in affitto. Quando la casa oggetto di assegnazione è di proprietà: gravano sul coniuge assegnatario non proprietario le spese ordinarie (es. oneri condominiali). Sul coniuge proprietario non assegnatario gravano le spese straordinarie (es. mutuo).
Diverso discorso se la casa oggetto di assegnazione è in affitto, in quanto il coniuge assegnatario non proprietario subentra nel contratto di locazione anche se in precedenza non ne era parte e pertanto ne acquista tutti i diritti e obblighi.
Si sottolinea che i coniugi sono sempre liberi di accordarsi. Diversamente possono rimettersi alla decisione del giudice che statuisce in altro modo.

Casi in cui viene meno il diritto all’assegnazione della casa coniugale

Ci sono alcuni casi, individuati dalla giurisprudenza, in cui il diritto all’assegnazione viene meno. Questi casi sono: quando l’assegnatario smette di abitare la casa famigliare o cessa di abitare stabilmente presso di essa o istaura una convivenza more uxoria all’interno di essa o contrae nuovo matrimonio; quando i figli raggiungono la maggiore età e sono economicamente autosufficienti o cessano di abitare presso la casa coniugale; morte dell’assegnatario oppure la ripresa della convivenza da parte dei coniugi separati.

Convivenza more uxorio

Ad oggi sono sempre più frequenti le convivenze di fatto (more uxorio) con cui due individui decidono di non soggiacere alle regole stabilite per il matrimonio. Questo significa che il loro rapporto non è regolato in toto dalle norme in materia di separazione e divorzio, ma solo da quelle generali.
L’istituto dell’assegnazione della casa coniugale è stato creato come strumento di garanzia a protezione dei figli minori. Da tempo, i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi e pertanto soggiacciono alle stesse regole.
Pertanto, al fine di limitare il disagio del minore o del maggiorenne non economicamente autosufficiente nato durante un rapporto di convivenza more uxorio (riconosciuto da entrambi i genitori), si riconosce al genitore affidatario il diritto all’assegnazione della casa familiare anche se quest’ultima è di proprietà esclusiva dell’altro genitore.

IN BREVE

Al coniuge con cui abiteranno i figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti.

Solo in casi gravi ad esempio al coniuge malato.

Si certo. L’assegnazione della casa, benché a favore dei minori, è comunque un vantaggio per il genitore che vi abita. 

In genere, salvo diversi accordi, chi abita l’immobile pagherà le spese ordinarie mentre entrambi i proprietari divideranno le spese straordinarie e il mutuo.

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