Affidamento esclusivo del figlio o affidamento condiviso del figlio sono situazioni giuridiche dal collocamento del figlio che invece riguarda solo dove e con chi vive il minore. Le regole su affido e collocamento si applicano indistintamente a genitori separati, divorziati, neppure sposati o, ancora, in caso di annullamento del matrimonio. Vediamo quali sono le differenze.
Cosa significa affidamento del figlio
L’affidamento del figlio minore (o maggiorenne diversamente abile) consiste nel diritto di quest’ultimo a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, in caso di separazione e divorzio. Il figlio ha anche il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione dalla madre come dal padre e di conservare rapporti significativi con i nonni e i parenti.
L’affidamento del figlio consiste anche nella possibilità del genitore di compiere scelte per la prole. Per fare un esempio, il genitore affidatario potrà decidere se far frequentare o meno al figlio l’ora di religione a scuola o se tramandare un diverso credo religioso. Ma l’affido riguarda anche la possibilità di chiedere i documenti per il figlio, di decidere se un intervento medico è opportuno oppure no (attenzione non quelli necessari-obbligatori).
Affidamento condiviso del figlio
La legge (art. 337 ter c.c.) ci dice che l’affidamento condiviso del figlio minore, ovvero il diritto alla bigenitorialità, è la regola generale. L’affidamento condiviso può essere concordato dai genitori che si separano, o divorziano, consensualmente oppure dal Giudice in caso di separazione e divorzio contenziosi. La disciplina dell’affidamento dei figli è identica anche per i genitori non sposati che decidono di terminare la loro convivenza. Il diritto alla bigenitorialità non prevede necessariamente che il tempo trascorso dal figlio con ciascun genitore sia paritario. La divergenza su alcune scelte inerenti il minore, come ad esempio quale religione impartire, non esclude di per sé l’affidamento condiviso del figlio.
Affidamento condiviso e responsabilità genitoriale
Nell’affidamento condiviso l’esercizio della responsabilità genitoriale compete ad entrambi i genitori. Durante la permanenza del figlio presso ciascun genitore, questi potrà esercitare, anche senza l’accordo dell’altro, tutte le scelte di ordinaria amministrazione che ritiene opportune. Ma per tutte le scelte e decisioni, che non rientrano nell’ordinaria amministrazione, serve il consenso di entrambi gli adulti. Un esempio molto frequente nella pratica è il necessario consenso dei genitori perché il figlio possa usufruire di un supporto psicologico. Eventuali accordi che limitino l’esercizio della responsabilità genitoriale di uno dei genitori su questioni di ordinaria amministrazione, durante i periodi di tempo che egli trascorre col figlio, non sono validi.
Collocamento del figlio minore
Nel linguaggio comune spesso si usa impropriamente il termine affido per parlare di collocamento del minore. Con il collocamento si stabilisce dove, e con chi, il figlio minore vivrà. Un’importante regola è quella di non spostare il minore dalla casa in cui sono vissuti e cresciuti al fine di mantenere il proprio ambiente domestico. E ciò è possibile realizzarlo mediante l’assegnazione della casa al figlio minore della coppia e, di conseguenza, al genitore che sarà convivente.
Esistono tre tipi di collocamento del figlio minore utilizzabili in accordo tra i genitori o decisi dal Giudice.
Collocamento prevalente del minore
Questa è la forma più diffusa nella prassi. In questo caso il figlio vivrà con uno dei genitori con cui trascorrerà la maggior parte del tempo incontrando l’altro genitore secondo modi e tempi concordati.
Collocamento a residenza alternata o turnaria
In questa forma di collocamento, il figlio vivrà per un certo periodo con la madre e per un altro periodo con il padre. Il collocamento alternato o turnario ha degli evidenti svantaggi, ad esempio, se pensiamo alla difficoltà di gestione della vita quotidiana del minore. Ad ogni cambio di gestione, occorrerà organizzare ogni aspetto come il cambio di vestiti, il corredo scolastico secondo la programmazione corretta, ecc… Questo tipo di collocamento, infatti, può avere una buona riuscita solo se i genitori abitano vicini e vanno pienamente d’accordo. Normalmente il collocamento paritetico comporta per ciascuno dei genitori anche il mantenimento diretto del figlio. In altre parole nessuno dovrà corrispondere mantenimento all’altro genitore, in ragione del pari tempo che si trascorre col figlio (e dunque delle pari spese).
L’alternanza dei genitori
Questo tipo di collocamento del minore prevede che siano i genitori ad alternarsi nella casa in cui abita il figlio, secondo periodi prestabiliti. Ragioni di tipo economico e di relazione tra i genitori rendono di difficile applicazione questa forma di collocamento del minore poco usata.
Vacanze, gite e spostamenti con il figlio
In assenza di divieti giudiziali, ciascun genitore può liberamente portare il proprio figlio con sé per vacanze, gite e, in generale, spostamenti. I genitori hanno però l’obbligo di comunicarsi dove si recano con il figlio. In caso di vacanze, ad esempio, i genitori dovranno comunicarsi il luogo preciso in cui trascorreranno il tempo insieme al proprio figlio. Diverso è il discorso per il cambio di residenza. Il figlio seguirà il genitore collocatario anche in caso di cambio della residenza ove ciò, però, corrisponda all’interesse del minore. Quindi sarà semplice cambiare casa se ci si trasferisce nel circondario, ma se lo spostamento limita l’esercizio del diritto genitoriale dell’altro, occorrerà anche il suo consenso. In alcuni casi il Tribunale ha autorizzato il genitore collocatario a mantenere il minore collocato presso di sé, pure a fronte di un trasferimento in altra regione, giustificato da una maggior possibilità di trovare una occupazione. E’ chiaro che il vaglio della reale e opportuna motivazione andrà fatto con estrema cautela.
Affidamento esclusivo del figlio
Se si ritiene che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore, il Giudice, o i genitori accordandosi, potranno decidere per l’affidamento esclusivo del figlio. Si tratta di un’eccezione alla regola che può essere sempre chiesta al Giudice o concordata. Il genitore non affidatario mantiene comunque l’esercizio della responsabilità genitoriale sulle scelte di maggior interesse per il figlio. Se la responsabilità genitoriale è concentrata solo su uno dei genitori, anche con riferimento alle scelte di maggior interesse per il minore, si parla di affidamento superesclusivo o esclusivo rafforzato. Ovviamente l’affidamento esclusivo non elimina il rapporto genitoriale, con la conseguenza che si mantengono ad esempio i medesimi diritti ereditari tra genitori e figli.
Quando chiedere l’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo del figlio può essere disposto quando il genitore non affidatario è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare il minore. Nella pratica il Tribunale tende ad evitare l’affidamento esclusivo del figlio se non in presenza di gravi carenze genitoriali, per le quali poi, di norma, limita anche la responsabilità del genitore. Nel caso in cui siano i genitori stessi ad accordarsi per l’affidamento esclusivo del minore, occorrerà fornire delle precise motivazioni che il Giudice dovrà comunque vagliare. In ogni caso, i provvedimenti emessi dal Tribunale che riguardano la famiglia sono sempre modificabili in qualsiasi momento a seguito del verificarsi di diverse condizioni.
Quando il Giudice affida i figli alla madre o al padre
Come abbiamo detto, il Giudice stabilirà l’affidamento esclusivo del minore quando uno dei genitori sia effettivamente gravemente carente nella cura del minore. Alcune cause che in Tribunale hanno comportato l’affidamento esclusivo del minore:
Violenza e comportamenti aggressivi sono stati ritenuti validi motivi per concedere l’affido esclusivo all’altro genitore. Affido esclusivo anche quando le condotte violente sono state tenute a causa di patologie mentali o disturbi di personalità, non sotto controllo. Anche le condizioni mentali che non rendono possibile la cura del figlio sono valide motivazioni per concedere l’affidamento esclusivo all’altro genitore. Ci si riferisce, in generale, a disturbi che si manifestano con comportamenti violenti o inadeguati per il minore, ma anche per il nucleo familiare.
Quando un figlio può scegliere se andare o no da un genitore
Ogni decisione sul collocamento e sull’affidamento viene presa cercando di rispettare la volontà del minore. Il figlio, infatti, se è abbastanza grande, può essere sentito dal Giudice per esprimere la propria volontà. In alcuni casi il Tribunale nomina un curatore speciale per il minore che consiste in un avvocato che cura gli interessi del minore stesso. Quindi possiamo dire che il figlio, seppur limitatamente, può scegliere le proprie sorti sia in tema di affidamento che in tema di collocamento.
Cosa comporta l’affidamento esclusivo del figlio
Se il Tribunale non dispone diversamente, con espressi limiti ulteriori, le decisioni di maggior interesse per il figlio devono essere prese da entrambi i genitori. Il genitore non affidatario ha comunque il diritto dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei propri figli e può ricorrere al Giudice se ritiene che siano state prese decisioni pregiudizievoli per il minore. Inoltre, il genitore non affidatario, nell’interesse del minore, conserva il diritto di visita del figlio secondo le modalità stabilite dal Giudice. Corrispettivo obbligo del genitore affidatario è quello di favorire il rapporto con l’altro genitore, nei limiti del possibile, sempre rispettando il provvedimento giudiziario. Chiaramente anche il diritto di visita del genitore può essere ampliato o limitato dal Giudice a seconda delle circostanze di fatto di volta in volta attuali.
IN BREVE
La regola è l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
L’affidamento esclusivo può essere chiesto solo nei casi in cui il genitore mostri una grave carenza nella propria capacità genitoriale o non sia idoneo.
Si e generalmente si cerca di rispettare la volontà del minore se compatibile con la situazione reale.
Si, nei giorni in cui il genitore separato vede il figlio che convive con l’altro genitore -in assenza di divieti espliciti negli accordi- può portarlo con sé nel rispetto della turnazione concordata.