Omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE)

Il Tasso Annuo Effettivo (TAE) è un indicatore finanziario che rappresenta il costo totale di un mutuo o di un finanziamento, includendo non solo gli interessi, ma anche tutte le spese accessorie che incidono sul costo del credito. La sua corretta indicazione nei contratti di mutuo è fondamentale per garantire trasparenza e chiarezza al mutuatario, permettendogli di comprendere appieno l’onere finanziario a cui va incontro.
Omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE)

IN BREVE

E’ un indicatore che rappresenta il costo totale di un finanziamento

Si. La legge prevede che il finanziamento debba indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticata

Potrebbe esserlo qualora l’omissione renda impossibile determinare il tasso di interesse reale

Cos’è il Tasso Annuo Effettivo (TAE)

Il Tasso Annuo Effettivo (TAE) è un indicatore finanziario che rappresenta il costo totale di un mutuo o di un finanziamento, includendo non solo gli interessi, ma anche tutte le spese accessorie che incidono sul costo del credito. La sua corretta indicazione nei contratti di mutuo è fondamentale per garantire trasparenza e chiarezza al mutuatario, permettendogli di comprendere appieno l’onere finanziario a cui va incontro.

L’obbligo di informazione e trasparenza 

La corretta esposizione degli indici e dei tassi di interessi applicati rientra nel generale obbligo e criterio di informazione, correttezza e trasparenza a cui la banca deve uniformarsi. La corretta indicazione del TAE è un aspetto cruciale di informazione finanziaria. Essa è proprio ciò che consente ai mutuatari di valutare il costo effettivo del finanziamento e di prendere decisioni consapevoli. Le banche hanno il dovere di fornire informazioni chiare e complete sui costi delle operazioni, inclusi gli effetti della capitalizzazione degli interessi e delle spese accessorie.

La rilevanza del Tasso Annuo Effettivo (TAE) nei contratti di finanziamento e mutuo 

Il Tasso Annuo Effettivo (TAE) è uno strumento essenziale per confrontare diversi prodotti di credito e scegliere l’opzione più vantaggiosa. La sua mancata espressione o indicazione errata nei contratti di mutuo può portare a conseguenze significative. Secondo la normativa vigente, in particolare l’articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB), i contratti di finanziamento devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata. In altre parole il Tasso Annuo Effettivo (TAE) deve essere indicato nel mutuo, cessione del quinto, leasing, prestiti personali, ecc…

Omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) nei contratti di finanziamento (mutuo, prestiti personali…)

La mancata indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) nei contratti di finanziamento, ad esempio di mutuo o di prestito personale, può comportare dei gravi svantaggi per il consumatore. Quest’ultimo, infatti, se l’indicazione del tasso di interesse manca o non è determina, si vincola ad un contratto, accettandone le condizioni, senza però conoscere il reale costo che andrà a pagare. Il Tasso Annuo Effettivo (TAE), va ricordato, è quel tasso che tiene conto della capitalizzazione periodica degli interessi conseguenti all’applicazione di un regime di capitalizzazione composta applicata dalle banche o dagli Enti. Il consumatore, quindi, firma un contratto con una volontà diversa rispetto all’oggetto reale del contratto stesso che, di fatto, non è realmente conoscibile.

Cosa succede in caso di omessa indicazione del tasso nei contratti di finanziamento (mutuo, prestiti…)

Come abbiamo detto, se il Tasso Annuo Effettivo (TAE) non è indicato nel contratto, ad esempio, di mutuo, in alcuni casi si può determinare un errore sull’oggetto che ha viziato la volontà del consumatore contraente. La prima importante conseguenza è quindi la potenziale annullabilità del contratto stesso ai sensi degli articoli 1427 c.c. e seguenti. Attenzione però. Se il contratto di finanziamento viene annullato, gli interessi non saranno applicabili, ma il capitale dovrà essere restituito.

In ogni caso, l’art. 117 TUB stabilisce che in caso di omessa indicazione dei tassi di interesse, al contratto si deve applicare il tasso di interesse dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei 12 mesi precedenti. In questo caso si renderà necessaria la rideterminazione degli interessi da pagare realmente e, eventualmente, la restituzione di quelli pagati in eccedenza dal consumatore.

La giurisprudenza sul tema

Vi sono diversi orientamenti sull’omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE). Le prevalenti e principali pronunce della giurisprudenza sono concordi nel ritenere che se l’omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE) comporta l’indeterminatezza del tasso di interesse effettivo applicato, occorrerà ricalcolare gli interessi da pagare effettivamente con compensazione di quelli maggiori, già pagati. Sul punto una recentissima sentenza del Tribunale di Vicenza n. 170/2022 afferma che “La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato”. Lo stesso provvedimento, infine, aderendo ai principi della Cassazione ha condannato un noto istituto bancario a rideterminare il tasso di interesse applicabile utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

Altri orientamenti giurisprudenziali, che non ritengono possibile applicare automaticamente la nullità della clausola in caso di omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE), riconoscono comunque una responsabilità risarcitoria in capo all’Istituto di credito che ha erogato il prestito a favore del consumatore.

La differenza tra Tasso Annuo Effettivo (TAE) e altri indici 

Infine per maggior chiarezza, il TAE non deve essere confuso con il Tasso Annuo Nominale (TAN) o con l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC), noto anche come Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Mentre il TAN rappresenta il tasso di interesse puro applicato al capitale, il TAEG include anche le spese accessorie e rappresenta il costo effettivo dell’operazione comprensivo delle spese iniziali e di quelle ricorrenti.

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