Accordi prematrimoniali: cosa sono, cosa si può fare e cosa ha deciso la Cassazione
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di accordi prematrimoniali, intesi come patti con cui due persone stabiliscono in anticipo regole economiche da applicare in caso di separazione o divorzio.
In Italia, però, questi accordi non sono pienamente riconosciuti perché il matrimonio non è solo un contratto, ma anche un’istituzione fondata su principi di solidarietà e tutela del coniuge più debole.
Alcuni diritti sono infatti indisponibili (es. mantenimento del coniuge e dei figli) e non possono essere rinunciati o predeterminati prima della crisi.
La giurisprudenza più recente, tuttavia, distingue tra accordi leciti e accordi nulli, cercando un equilibrio tra libertà privata e protezione familiare.
Che cosa si intende per accordi prematrimoniali
Con “accordi prematrimoniali” si indicano le intese con cui i futuri coniugi (o i coniugi durante la vita matrimoniale) cercano di regolare in anticipo profili patrimoniali del rapporto:
ad esempio la divisione dei beni, la restituzione di somme versate per spese comuni o la regolazione di investimenti effettuati durante la convivenza.
Tali patti sono ammissibili solo se riguardano rapporti disponibili e non comprimono diritti protetti da norme imperative.
Cosa resta vietato: i limiti dei patti prematrimoniali
Sono nulli gli accordi che mirano a fissare in anticipo le conseguenze economiche della separazione o del divorzio quando incidono su diritti indisponibili.
Esempi tipici di accordi prematrimoniali non ammessi:
- rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento;
- predeterminazione di un importo fisso di mantenimento a prescindere dalle condizioni future;
- patti che incidono sui diritti dei figli minori o sull’assegnazione della casa familiare come misura di protezione.
Tali clausole sono considerate contrarie all’ordine pubblico familiare perché sottraggono al giudice la valutazione concreta delle condizioni economiche delle parti al momento della crisi.
Cassazione n. 18843/2024: la prima apertura
Con l’ordinanza n. 18843/2024, la Corte di Cassazione ha adottato un approccio più moderno all’autonomia negoziale tra coniugi.
La Corte ha chiarito che non tutti gli accordi sono vietati: restano validi quelli che riguardano rapporti patrimoniali disponibili, come la divisione di beni o la restituzione di somme versate durante il matrimonio,
purché non si incida su diritti indisponibili né si eludano gli obblighi di solidarietà familiare.
L’obiettivo è favorire soluzioni consensuali e ridurre il contenzioso, senza sacrificare le tutele fondamentali.
Cassazione n. 20415/2025: validi i patti condizionati alla separazione
Un ulteriore passo avanti è arrivato con l’ordinanza n. 20415/2025, che ha confermato la validità di un accordo stipulato durante il matrimonio e
condizionato alla futura separazione. Accordi prematrimoniali validi quindi. Nel caso esaminato, il marito si impegnava a rimborsare alla moglie le somme da lei spese per la ristrutturazione della casa familiare (di proprietà del marito)
nell’eventualità della separazione.
La Cassazione ha qualificato l’intesa come contratto atipico ex art. 1322 c.c., sottoposto a condizione sospensiva (la separazione) e quindi non illecito: non un “patto predivorzile” sul mantenimento, ma un accordo su diritti disponibili, proporzionato e rispettoso dei limiti dell’ordine pubblico familiare. Si tratta di una svolta equilibrata: apre a una maggiore libertà contrattuale sulle partite disponibili, ribadendo però il divieto di predeterminare il mantenimento e la necessità del controllo giudiziale
quando sono in gioco diritti indisponibili o la tutela dei figli.
Il consiglio degll'Avvocato
Gli accordi prematrimoniali possono essere uno strumento utile se correttamente impostati.
È fondamentale, però, distinguere tra ciò che si può regolare liberamente e ciò che la legge riserva al controllo del giudice.
Per questo è importante rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, in grado di valutare la validità delle clausole e garantire equilibrio e legalità.
IN BREVE
Solo a certe condizioni. E’ possibile regolamentare soltanto aspetti economici che non riguardino il mantenimento.
No, è elaborazione giurisprudenziale per cui nulla garantisce la stabilità dell’interpretazione.
No, è sufficiente una scrittura privata.
No, in Italia non è possibile.