IN BREVE
No. Il divieto di animali in condominio è valido solo se votato all’unanimità.
Prima di tutto parlare al vicino. In casi che eccedono la normale tolleranza si applica l’art. 844 c.c. per immissioni illegittime.
L’art. 672 c.p. prevede una sanzione per il malgoverno di animale
Fuffy e Fido fanno litigare i condomini. Sempre più spesso infatti una delle principali cause delle controversie condominiali che giungono davanti al giudice riguarda la presenza di animali nel condominio. I motivi possono essere più vari, ma principalmente si tratta degli odori troppo forti, il disturbo arrecato dall’abbaiare prolungato del cane, soprattutto nelle ore di riposo notturne, gatti che sconfinano nelle proprietà dei vicini oppure il mancato rispetto degli spazi comuni dove si accumula una maggiore sporcizia per il passaggio degli animali o dove, addirittura, si permette ai nostri amici di fare i loro bisogni.
Divieto generico di animali in condominio
Al fine di prevenire spiacevoli discussioni, sempre più spesso si introducono nel regolamento condominiale generici divieti di ospitare animali nei singoli appartamenti. Tuttavia una simile limitazione implica di fatto una sostanziale compressione del diritto di proprietà esercitato dai singoli condomini. Pertanto perché tale divieto sia valido è necessario che l’assemblea lo approvi all’unanimità. Analogo discorso deve farsi per quelle limitazioni che pur non incidendo in modo diretto sulla proprietà del singolo condomino ne comprimono comunque il godimento delle parti comuni. Infatti sono ad esempio nulle clausole regolamentari che nella disciplina relativa all’uso degli spazi comuni introducano un divieto per gli animali domestici di entrare nell’ascensore ove ciò comporterebbe la non facile accessibilità al proprio appartamento da parte anche del singolo proprietario. Anche in quest’ultimo caso infatti occorre l’approvazione all’unanimità.
La Cassazione interviene sul tema del regolamento
Inoltre la Cassazione, ha recentemente ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui eventuali restrizioni alle facoltà inerenti la proprietà esclusiva, contenute nel regolamento di condominio, ancorché di natura contrattuale e quindi approvate col consenso di tutti i condomini, devono comunque essere formulate in modo espresso e non equivoco per non lasciare alcun margine d’incertezza sul contenuto di dette disposizioni. Perciò sarà necessario specificare sia a quale tipo di animale il divieto si riferisce sia il tipo di pregiudizio che si vuole prevenire. Sarà poi onere del condominio dimostrare i danni arrecati e, solo dopo il relativo accertamento il giudice, potrà disporre l’allontanamento dell’animale.
Animali in condominio con regolamento
Invece nei condomini ove non vi sia un regolamento o comunque pur essendoci non contenga divieti, è possibile tenere animali domestici seppur a condizione di rispettare le regole del buon vicinato. In caso contrario infatti il vicino infastidito da odori o dal cane che non smette di abbaiare potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di accertare l’illegittima immissione ai sensi dell’art. 844 c.c. e chiedere l’allontanamento dell’animale e l’eventuale risarcimento del danno sofferto. Tuttavia occorre essere certi della reale molestia perché se l’animale domestico venisse accusato ingiustamente il padrone del medesimo potrebbe in un secondo momento chiedere il risarcimento dei danni causati dallo stress dalle varie ispezioni in casa da parte dell’amministrazione e dalle continue convocazioni presso i pubblici uffici.
Il reato ex art. 672 c.p.
Infine il codice penale, all’art. 672 c.p., prevede una sanzione amministrativa in caso di omessa custodia o di malgoverno dell’animale. Comunque il proprietario è sempre civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c. dei danni cagionati dall’animale. Quindi anche negli spazi comuni sarà bene tenere il nostro amico al guinzaglio.
20/05/2010