Contestare una ingiunzione di pagamento per multe

L'ingiunzione di pagamento per multe deve essere notificata al soggetto debitore. Se si tratta di una società estinta, deve essere notificata ai soci.
Contestare una ingiunzione di pagamento per multe

Il caso

Il caso riguarda come contestare una ingiunzione di pagamento per multe notificata ad una società ormai estinta.

Il comune notifica alla PEC di una società di persone, una ingiunzione di pagamento inerente sanzioni amministrative “multe” per violazioni al codice della strada. Secondo l’Ente, un veicolo aziendale avevamo commesso delle infrazioni. La società lavorava per manutenzione di stabili e pertanto effettuava frequentissimi spostamenti all’interno della città. In tali occasioni accumulava numerose sanzioni sia per accesso in ZTL sia violazioni diverse per una somma complessiva di circa 20.000 euro.

L’ingiunzione di pagamento, però, doveva essere annullata poiché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica. Si rendeva necessario, quindi, ricorrere al Tribunale.

L’ingiunzione di pagamento

L’ingiunzione fiscale, o di pagamento, è un atto esecutivo con cui si intima il pagamento di una certa somma prima di avviare la procedura di esecuzione forzata vera e propria. Tale strumento può essere utilizzato dalla pubblica amministrazione e deve essere notificato al soggetto debitore con le forme previste dalla legge. Ovviamente la notifica può avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Se l’ingiunzione è stata notificata dopo atti di accertamento, l’impugnazione non potrà fondarsi su contestazioni relative alla correttezza o meno della sanzione. Diversamente, se invece l’ingiunzione costituisce il primo atto, l’impugnazione potrà riguardare anche i vizi propri delle sanzioni elevate.

Questo strumento è anche normalmente utilizzato dai Comuni per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada.

Diverse sono invece le cartelle di pagamento o esattoriali che sono degli atti emessi dal soggetto addetto alla riscossione per gli enti creditori che hanno facoltà di formazione del cosiddetto ruolo.

La notifica dell’ingiunzione di pagamento e degli atti pregressi

L’ingiunzione di pagamento deve essere notificata secondo le ordinarie regole previste dalla legge, ovvero a mezzo di ufficiale giudiziario o tramite PEC al soggetto debitore.

Nel caso di ingiunzioni di pagamento del comune, normalmente per sanzioni amministrative inerenti la violazione al codice della strada, l’atto deve essere preceduto dalla regolare e tempestiva notifica dei vari verbali. Se infatti l’ingiunzione di pagamento costituisce il primo atto con cui il trasgressore viene a conoscenza della pretesa creditoria della pubblica amministrazione, si potrà ottenere l’annullamento impugnandolo. E’ bene ricordare che i verbali possono notificarsi a seguito di compiuta giacenza, ovvero senza che il destinatario abbia ritirato gli atti nei termini. In tal caso l’impugnazione dell’ingiunzione comporterebbe il deposito della prova di notifica da parte dell’amministrazione dinanzi al Giudice che rigetterebbe la richiesta di annullamento condannando il debitore alle spese.

Contestare una ingiunzione di pagamento per multe

Prima di tutto occorre dire che è possibile presentare istanza di autotutela alla stessa amministrazione che ha emesso l’atto, ai riferimenti normalmente indicati nell’ingiunzione stessa. Attenzione però, perché l’autotutela non sospende i termini per presentare opposizione dinanzi al Giudice.

Per contestare una ingiunzione di pagamento per multe si deve proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, dinanzi all’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Secondo alcune pronunce sarebbe competente il Giudice di Pace, mentre secondo altre da preferire, il Tribunale è competente per ingiunzioni di valore superiore a €5.200,00. Occorre anche segnalare degli orientamenti che determinano la competenza del Tribunale o del Giudice di Pace avuto riguardo al valore dei singoli verbali che compongono l’ingiunzione.

L’opposizione deve essere presentata con la forma dell’atto di citazione secondo le regole previste dall’art. 3 del R.D. 639/1910 e successive modifiche.

Contestare una ingiunzione di pagamento per multe notificata alla Società estinta

La Società, sia essa di persone o di capitali, è un soggetto autonomo esattamente come una persona fisica. Qualunque atto quindi, anche una ingiunzione di pagamento, dovrà essere notificata nella sede sociale, oppure alla PEC, ricavabile dai registri nazionali. Ma quando una Società non esiste più perché è stata estinta tutti gli atti dovranno essere notificati ai soci, in capo ai quali si verifica un fenomeno successorio. Ed infatti, la giurisprudenza ha precisato che la cancellazione della Società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e di conseguenza la sua capacità processuale. In altre parole la Società estinta non potrà più essere chiamata in causa né avviare azioni giudiziarie. Inoltre la Cassazione a Sezioni Unite con una sentenza del 2010, e successive pronunce, ha affermato che a seguito dell’estinzione delle Società si verifica un vero e proprio fenomeno successorio nei confronti dei soci.

Pertanto una eventuale ingiunzione di pagamento dovrebbe essere notificata ai soci della Società estinta, diversamente vi sarà un difetto di legittimazione della debitrice.

Mancata notifica degli atti presupposti

Una doglianza dell’opposizione riguardava il fatto che il socio non aveva mai avuto contezza delle multe prima di ricevere l’ingiunzione di pagamento del comune. L’ente pubblico deve notificare il verbale di violazione delle norme del codice della strada entro 90 giorni dall’infrazione. E’ noto, come affermato più volte dalla Cassazione che se non viene notificato un atto -il verbale- tutti gli atti successivi saranno affetti da nullità. In effetti la mancata notifica dell’atto prodromico, non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa creditoria. E’ onere dell’ente pubblico eventualmente dimostrare l’avvenuta notifica degli atti pregressi. Ove ciò non avvenga l’ingiunzione dovrà essere annullata e le multe non saranno più esigibili essendo trascorso il termine di 90 giorni affinché il comune possa pretendere il proprio credito.

Il risultato

Nel caso inizialmente esposto, il socio di una società estinta, tramite lo Studio legale Cassano, aveva presentato istanza di autotutela in quanto era stata ricevuta la notifica di una ingiunzione di pagamento sulla PEC societaria, dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Inoltre l’atto era inerente a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, i cui verbali non erano mai stati notificati prima. In via cautelativa, e nel rispetto dei termini, era anche stata proposta opposizione ex art. 3, R.D. 639/1910 dinanzi al Tribunale. Nella pendenza del giudizio il Comune accoglieva l’istanza di autotutela annullando la ingiunzione di pagamento e, cessata la materia del contendere, il Giudice provvedeva solamente a prenderne atto, condannando il comune alle spese.

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